Nuovo Accordo Stato-Regioni 17/04/2025: Formazione Salute e Sicurezza sul Lavoro

Elisa Romanelli • 16 ottobre 2025

Nuovo Accordo Stato-Regioni 17/04/2025: Formazione Salute e Sicurezza sul Lavoro

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, relativo alla formazione in materia di Salute e
Sicurezza sul Lavoro, è entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2025, a seguito della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119.
Da tale data decorre il periodo transitorio di 12 mesi, necessario per adeguarsi alle nuove
disposizioni.

Di seguito le principali novità introdotte dal nuovo Accordo “quadro” che sostituisce e unifica i
precedenti accordi (A.S.R. 21/12/2011, 22/02/2012, 25/07/2012, 07/07/2016).


πŸ“š Corsi e aggiornamentiti: nuove durate e regole


πŸ‘· Formazione Lavoratori

βœ” Non è più previsto il termine di 60 giorni dall’assunzione per completare la formazione
βœ” La formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro
βœ” Per i lavoratori stranieri, i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della
comprensione della lingua veicolare e con modalità che ne assicurino la comprensione (es.
tramite mediatore interculturale o traduttore)


🦺 Formazione Preposti

βœ” Durata: da 8 a 12 ore
βœ” Modalità: esclusivamente in presenza o videoconferenza sincrona (escluso e-learning)
βœ” Aggiornamento: ogni 2 anni, durata minima 6 ore


πŸ‘” Formazione Dirigenti

βœ” Durata: da 16 a 12 ore, con modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei “cantieri”
βœ” Aggiornamento: ogni 5 anni, durata minima 6 ore


πŸ’Ό Formazione Datori di Lavoro

βœ” Obbligo formativo per tutti i datori di lavoro che non svolgono anche il ruolo di RSPP
βœ” Termine: entro il 24 maggio 2027
βœ” Durata: 16 ore, con modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei “cantieri”
βœ” Aggiornamento: ogni 5 anni, durata minima 6 ore


🏒 Formazione Datori di Lavoro RSPP

βœ” Requisito: corso di formazione per Datori di Lavoro completato
βœ” Modulo comune: 8 ore
βœ” Moduli integrativi per settore:
• Agricoltura / Silvicoltura / Zootecnica → 16 ore
• Pesca → 12 ore
• Costruzioni → 16 ore
• Chimico / Petrolchimico → 16 ore
βœ” Aggiornamento: ogni 5 anni, durata minima 8 ore


⚠️ Formazione per Lavoratori, Datori di lavoro e Lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

βœ” Corso obbligatorio di 12 ore, esclusivamente in presenza
βœ” Termine: entro 24 maggio 2026


πŸ—οΈ Formazione per abilitazione utilizzo attrezzature di lavoro

βœ” Corsi di prima formazione e aggiornamento esclusivamente in presenza (modulo teoricotecnico
e parte pratica)
βœ” Nuovo obbligo di formazione, entro 24 maggio 2026, per addetti alla conduzione di:
• Carriponte
• Caricatori per movimentazione materiali (CMM)
• Macchine agricole raccoglifrutta (CRF)
βœ” Formazione macchine movimento terra: eliminato il limite di massa < 6.000 kg, per cui
rientrano nell’obbligo di formazione abilitante anche i c.d. miniescavatori


πŸ“‹ Organizzazione dei corsi

Per ciascun corso il soggetto formatore deve:
β–Έ Predisporre il progetto formativo secondo l’ASR
β–Έ Ammettere massimo 30 partecipanti/corso (eccetto corsi e-learning)
β–Έ Per attività pratiche: rapporto docente/discente ≤ 1:6
β–Έ Tenere registro presenze (in formato cartaceo o elettronico)
β–Έ Verificare frequenza ≥ 90% per accesso alla verifica finale di apprendimento
β–Έ Redigere verbale della verifica finale
β–Έ Predisporre attestato di formazione
β–Έ Conservare (in formato cartaceo o elettronico) il “Fascicolo del corso” per almeno 10 anni


πŸ’» Modalità di erogazione

βœ” Presenza fisica
βœ” Videoconferenza sincrona (ogni discente deve essere collegato tramite PC o tablet a suo uso
esclusivo, non è ammesso l’uso dello Smartphone)
βœ” E-learning (asincrono)
βœ” Modalità mista


βœ… Verifica dell’efficacia della formazione

Il datore di lavoro, anche con il supporto RSPP, a una certa distanza di tempo dal termine del corso,
deve verificare l’efficacia formativa attraverso:
βœ” Analisi infortunistica aziendale
βœ” Questionario da somministrare al personale
βœ” Check list di valutazione
Durante la riunione periodica, deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi mediante
indicatori e criteri definiti in fase progettuale.


🚫 Esclusioni dall’Accordo Stato-Regioni

Non sono disciplinati dall’A.S.R. 17/04/2025 i corsi per:
✘ Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
✘ Antincendio
✘ Primo soccorso
✘ Segnaletica stradale
✘ Funi
✘ Ponteggi
✘ Altre formazioni specifiche
✘ Informazione (art. 36, D.lgs. 81/2008)
✘ Addestramento (art. 37, D.lgs. 81/2008)


Autore: Elisa Romanelli 16 ottobre 2025
DATA E ORARIO 22 ottobre 2025 orario 9.00 - 13.00 AULA – VIDEOCONFERENZA SINCRONA DESTINATARI Il corso è rivolto a RSPP, ASPP, RLS, Datori di Lavoro RSPP, Dirigenti, Preposti, Lavoratori DOCENTE Dott.ssa Giulia Galli – Docente e Consulente in materia di sicurezza dei sistemi di immagazzinaggio secondo la norma UNI EN 15635
Autore: Rabazzi 11 luglio 2025
πŸ›‘ Tutela dei lavoratori dal rischio calore Ordinanza Regione Toscana n. 2 del 25 giugno 2025 πŸ“ Il Presidente della Regione Toscana ha emanato l’ Ordinanza n. 2/2025 per proteggere i lavoratori dai rischi legati alle ondate di calore estive . β˜€οΈ Divieto di lavoro nelle ore più calde Orario : dalle 12:30 alle 16:00 Periodo : fino al 31 agosto 2025 Dove : su tutto il territorio regionale Settori interessati : 🌾 Agricoltura, 🌱 Florovivaismo, πŸ—οΈ Edilizia, πŸ› οΈ Cantieri all’aperto, ⛏️ Cave Il divieto è attivo solo nei giorni in cui la mappa di rischio sul sito Worklimate https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ indica un livello di rischio ALTO per “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12:00 . 🚫 Esclusioni Non si applica a: Pubbliche Amministrazioni Concessionari di pubblico servizio Loro appaltatori Solo per: βœ”οΈ interventi di pubblica utilità βœ”οΈ protezione civile βœ”οΈ salvaguardia della pubblica incolumità βœ… Raccomandazioni aggiuntive Nelle lavorazioni: all’aperto in ambienti chiusi non climatizzati πŸ‘‰ È raccomandato seguire le : “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore” (Delibera Giunta Regione Toscana, 16 giugno 2025) ⚠️ Sanzioni La violazione dell’Ordinanza comporta sanzioni, ai sensi dell’art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
Autore: Elisa Romanelli 27 marzo 2025
Dal 2025 entra in vigore il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.R.I.) , un sistema innovativo voluto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per la digitalizzazione della gestione dei rifiuti. Vediamo insieme chi deve iscriversi, quali sono gli obblighi e le scadenze da rispettare. Chi Deve Iscriversi al R.E.N.T.R.I.? L’iscrizione al RENTRI è obbligatoria per: βœ… Enti e imprese che trattano rifiuti βœ… Produttori di rifiuti pericolosi βœ… Trasportatori, commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi βœ… Consorzi per il recupero e il riciclo βœ… Produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti (settori industriale, artigianale, gestione rifiuti) Chi È Esente dall’Iscrizione? Non devono iscriversi al RENTRI: ❌ Aziende con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi ❌ Settori agricolo, edilizio, commerciale, sanitario e dei servizi (salvo casi specifici) ❌ Veicoli fuori uso Tempistiche e Obblighi πŸ“… Dal 13 febbraio 2025 , i soggetti non obbligati all’iscrizione potranno continuare a usare il Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) in formato cartaceo, ma dovranno vidimarlo tramite RENTRI. πŸ“… Entro agosto 2025 e febbraio 2026 , chi è obbligato all’iscrizione dovrà registrarsi e rispettare le nuove procedure digitalizzate. Cosa Cambia con RENTRI? πŸ”Ή Digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti πŸ”Ή Riduzione degli errori e della burocrazia πŸ”Ή Maggiore controllo sui flussi dei rifiuti Come Registrarsi? La registrazione avviene online nell’ area riservata RENTRI e non prevede costi. I produttori non iscritti possono farla solo quando necessario per vidimare il primo FIR. Se hai dubbi sulla tua situazione, contattaci per una consulenza personalizzata!
Autore: Elisa Romanelli 27 marzo 2025
La Patente a Crediti per Cantieri: Cosa Sapere per Operare in Regola Dal 1° ottobre 2024 è ufficialmente in vigore la patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Questa nuova regolamentazione, introdotta dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132, mira a garantire un livello più elevato di sicurezza nei cantieri e una gestione più rigorosa delle competenze e delle responsabilità. Di seguito una guida dettagliata per comprendere obblighi, requisiti e modalità operative legate alla patente a crediti. Chi è obbligato al possesso della patente? Ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, devono ottenere la patente: Imprese e lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, indipendentemente dal settore (non solo imprese edili). Imprese e lavoratori esteri, purché dispongano di un documento equivalente rilasciato nel Paese di origine e riconosciuto dalla normativa italiana. Esoneri: Soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (es. ingegneri, architetti). Imprese con attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III. Requisiti per il rilascio della patente Per ottenere la patente, è necessario soddisfare i seguenti requisiti: Iscrizione alla Camera di Commercio. Regolarità contributiva (DURC) e fiscale (DURF). Adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro. Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), se richiesto. La richiesta avviene tramite autocertificazione, con sanzioni penali per eventuali dichiarazioni false. Come ottenere la patente La patente viene rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite SPID o CIE. Passaggi principali: Compilazione della domanda sul portale INL. Generazione di un codice univoco associato alla patente. Comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza entro 5 giorni dal deposito della domanda. In fase di prima applicazione, è consentita la presentazione di un’autocertificazione tramite PEC fino al 31 ottobre 2024. Dal 1° novembre 2024 sarà indispensabile completare la richiesta tramite il portale. Sistema di punteggio: crediti e decurtazioni La patente a crediti è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare con un minimo di 15 crediti. Il punteggio può aumentare fino a 100 crediti attraverso: Storicità aziendale: fino a 10 crediti aggiuntivi. Assenza di violazioni: +1 credito per ogni biennio senza provvedimenti. Attività e formazione: fino a 40 crediti per investimenti o iniziative in materia di sicurezza. Decurtazioni: La violazione delle normative comporta la perdita di crediti. Ad esempio: Omessa elaborazione del DVR: -5 crediti. Mancata formazione: -2 crediti. Omessa fornitura di dispositivi di protezione individuale: -2 crediti. Sospensione e revoca La patente può essere sospesa in caso di: Infortuni gravi (morte o invalidità permanente). Violazioni gravi in materia di sicurezza e recidive. La sospensione ha una durata massima di 12 mesi. In caso di revoca, è possibile richiedere una nuova patente trascorsi 12 mesi. Conclusioni La patente a crediti rappresenta un passo avanti per promuovere la sicurezza nei cantieri e responsabilizzare imprese e lavoratori autonomi. Per operare in regola, è fondamentale rispettare i requisiti richiesti e monitorare costantemente la propria posizione tramite il portale dedicato. Per ulteriori informazioni o assistenza nella presentazione della domanda, è possibile contattare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro o rivolgersi a consulenti esperti.